Articolo 4.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

        1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        «3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
        3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».

        2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

            «Norma violataPunti                

                Art. 173,    comma 35»                

        sono sostituite dalle seguenti:

            «Norma violataPunti                

                Art. 173,    commi 3 e 3-bis5».                

 

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