1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma violataPunti
Art. 173, comma 35»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma violataPunti
Art. 173, commi 3 e 3-bis5».